Il Consiglio di Stato torna ad esaminare la controversa questione della ricostruzione giuridico economica della carriera del dipendente pubblico sospeso cautelativamente dal servizio, ancora una volta sotto il profilo dei presupposti necessari per il riconoscimento del beneficio della reintegrazione economica.
Questa rubrica si è già occupata in passato, a più riprese, della complessa tematica, ma si reputa particolarmente utile segnalare la decisione della III sezione del 7 maggio 2012, n. 2630, contenendo la stessa un’interessante applicazione del principio, stabilito dall’Adunanza Plenaria n. 2 del 28 febbraio 2002, secondo cui la condanna definitiva in sede penale, riportata dal dipendente sospeso dal servizio, non può comunque ritenersi ostativa all’accoglimento della richiesta di restitutio in integrum laddove l’amministrazione non abbia esercitato il potere disciplinare.
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