La remunerazione del festivo infrasettimanale del personale della polizia locale in turnazione

25 Novembre 2014
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di V. Giannotti (ilpersonale.go-vip.net 25/11/2014)

La Corte di Cassazione, nell’ultima recente sentenza depositata, affronta ancora una volta, il dibattito mai spento, circa la corretta remunerazione della festività infrasettimanale, per il personale turnista. Tale questione investe in modo particolare il personale della polizia locale, e le sentenze che si andranno ad esaminare riguardano tre Comuni capoluoghi di provincia: Rieti, Teramo e da ultimo Frosinone.
Prima di esaminare la posizione della Cassazione, la Corte di Appello di Milano, nella sentenza n.1102 depositata in data 18 gennaio 2014, riapriva la speranza del personale della polizia locale sulla remunerazione della giornata festiva infrasettimanale. I giudici di appello della corte lombarda, pur evidenziando che la Corte di Cassazione (Sentenze n.8458/2010 e n.2888/2012) non aveva riconosciuto il cumulo, per i lavoratori turnisti delle disposizioni contrattuali di cui all’art. 22 (maggiorazione del turno festivo) e dell’art. 24 (riposo compensativo o pagamento dello straordinario) del CCNL 14 settembre 2000, avevano modo di evidenziare l’errore in cui erano incorsi i giudici della nomofilachia.

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