di V. Giannotti (ilpersonale.go-vip.net 15/1/2013)
Il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere 8 gennaio 2013, prot..1119, in merito alla restituzione delle somme operate sui trattamenti economici complessivi previsti dall’art.9, comma 2, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni, nella legge n. 122/2010, dichiarati successivamente illegittimi dalla sentenza 11 ottobre 2012, n. 223, ha precisato che “la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica non ha competenza ad operare la restituzione degli importi operata in base alla predetta norma che è stata successivamente dichiarata incostituzionale dalla Corte”. In effetti il Dipartimento della funzione pubblica è dovuto intervenire a fronte di una molteplicità di diffide ricevute da parte dei pubblici dipendenti ai quali sono state applicate le trattenute previste dalla normativa.
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