La revoca del Nucleo di valutazione per inadempimento

A meno di quattro mesi dalla nomina ed insediamento del Nucleo del valutazione di un Comune, il Commissario straordinario ha disposto la revoca dell’incarico per mancato assolvimento degli obblighi discendenti dal munus, segnatamente l’omesso espletamento dei controlli strategici e di gestione. Le valutazioni del TAR Campania

19 Maggio 2020
Modifica zoom
100%
A meno di quattro mesi dalla nomina ed insediamento del Nucleo del valutazione di un Comune, il Commissario straordinario ha disposto la revoca dell’incarico per mancato assolvimento degli obblighi discendenti dal munus, segnatamente l’omesso espletamento dei controlli strategici e di gestione. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (sentenza n. 1682/2020), ha rilevato come la deliberazione adottata dal Commissario non sia di competenza del giudice amministrativo, trattandosi di diritti soggettivi la cui competenza è intestata al giudice ordinario.

La vicenda

Il Commissario straordinario di un Comune partenopeo dopo aver proceduto alla nomina dei componenti il Nucleo di Valutazione, valutata la mancanza dell’espletamento dei controlli strategici e di gestione, ha proceduto, dopo circa quattro mesi, alla revoca degli incarichi conferiti per inadempimento. La deliberazione commissariale, avente ad oggetto “Nucleo di Valutazione – Revoca”, veniva quindi pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente.
I componenti del Nucleo di valutazione revocati hanno proposto ricorso davanti al Tribunale amministrativo per la dichiarazione di illegittimità della revoca e per chiedere il risarcimento dei danni subiti da atto illegittimo. In particolare i ricorrenti hanno contestato la carenza dei presupposti dell’atto di revoca e hanno affidato il ricorso a profili di illegittimità per violazione della legge n. 241/1990, violazione dell’art. 97 della Costituzione, eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto dei presupposti, sviamento, perplessità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta, violazione del giusto procedimento, violazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa, di correttezza e buona fede, concludendo con le richieste di annullamento dell’atto e di risarcimento dei danni patiti. I ricorrenti a tal fine hanno richiesto in via d’urgenza l’immediata sospensione del provvedimento in via cautelare.

>> CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO INTEGRALE QUI.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento