La ricognizione delle eccedenze e del sovrannumero

27 Febbraio 2012
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di C. Dell’Erba (ilpersonale.go-vip.net 27/2/2012)

E’ opportuno che amministratori, dirigenti, segretari, responsabili e dipendenti degli enti locali prestino la massima attenzione alle disposizioni contenute nell’articolo 16 della legge n. 183/2011, cd di stabilità 2012, che ha riscritto l’articolo 33 del DLgs n. 165/2001. Tale attenzione è richiesta nell’immediato perché la mancata ricognizione con cadenza almeno annuale del sovrannumero e delle eccedenze è sanzionata con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo e la eventuale inosservanza di questo divieto determina la nullità (con la conseguente maturazione di responsabilità amministrativa) delle assunzioni. L’unica deroga è prevista per le assunzioni relativa a concorsi banditi prima della entrata in vigore delle nuove regole, cioè prima dello scorso 1 gennaio 2012. Ma una attenzione non minore è richiesta anche nel futuro, perché la disposizione pone le condizioni attraverso cui le amministrazioni pubbliche possano disporre il collocamento in disponibilità del personale giudicato in sovrannumero e/o in eccedenza.

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