La riduzione del fondo integrativo secondo la normativa. Soluzioni all’incertezza della sua costituzione e al metodo di calcolo

27 Maggio 2014
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di V. Giannotti (ilpersonale.go-vip.net 27/5/2014)

Mentre anche l’ARAN si è avvicinata recentemente alla posizione della Ragioneria Generale dello Stato, costruendo un file excel da mettere a disposizione dei comuni, a distanza di quasi quattro anni, i pareri della Corte dei Conti non sembrano orientati a sostenere la validità del metodo di riduzione proporzionale del fondo delle risorse decentrate previsto dalla RGS. Qui di seguito i punti controversi e le soluzioni operate dagli organi istituzionali.

LA NORMATIVA
Le disposizioni legislative che prevedono la riduzione del fondo delle risorse decentrate, si rinvengono nelle disposizioni di cui all’art.9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 il quale pone l’obiettivo fondamentale di ridurre la spesa per il personale, sancendo espressamente che ”a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal  1º  gennaio 2015, le  risorse  destinate  annualmente  al  trattamento  economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle  riduzioni  operate per effetto del precedente periodo”.

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