Come si avrà modo di evidenziare, non si è in presenza di una riforma strutturale dell’IRPEF– considerata tra l’altro l’esiguità delle risorse messe a tal fine a disposizione con la Legge di Bilancio 2022 -, che potrà derivare solo dalla piena attuazione della delega fiscale, ma di un restyling di aliquote e detrazioni ispirate al criterio, per un verso, di alleggerire il carico fiscale per i contribuenti con redditi compresi tra 28mila euro e 55mila euro, che non avevano beneficiato in modo sensibile della disciplina sulla riduzione del cuneo fiscale, attuata con il d.l. n. 3/2020, nel contempo, di evitare bruschi salti di aliquota nel passaggio da uno scaglione all’altro, sempre con riferimento ai redditi medi.
Tali obiettivi ispiratori della revisione rivengono peraltro dalla relazione conclusiva redatta congiuntamente dalle Commissioni Finanze della Camera e del Senato, al termine dell’indagine conoscitiva svolta al fine di individuare le linee guida della riforma fiscale.
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La Certificazione Unica 2022 e le novità fiscali per i sostituti d’imposta
Guida alla compilazione dei quadri fiscali
Corso on-line in diretta a cura di Luigi Lovecchio
Giovedì 10 febbraio 2022, ore 9-13
La rimodulazione degli scaglioni IRPEF
La prima modifica ha riguardato come detto gli scaglioni IRPEF che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono passati da 5 a 4 e sono diventati i seguenti:
- fino a 15.000 euro, 23%;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- oltre 50.000 euro, 43%.
Si ricorda che prima della novella gli scaglioni erano questi:
- fino a 15.000 euro, 23%;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27%;
- oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38%;
- oltre 50.000 euro e fino a 75.000 euro, 41%;
- oltre 75.000 euro, 43%.
Come si vede, dunque, vi è stata una riduzione di aliquote sino a 5 punti percentuali – sommando il risparmio dei due scaglioni intermedi – per i redditi non superiori a 50mila euro.
La revisione degli scaglioni produce degli effetti immediati ai fini delle addizionali comunali e regionali all’IRPEF. È noto che Comuni e Regioni hanno il potere, oltre che di deliberare agevolazioni sul prelievo locale, di modulare le aliquote solo ed esclusivamente in funzione degli scaglioni dell’IRPEF nazionale. Per questo motivo, la legge di bilancio 2022, all’articolo 1, commi 5 e 6, ha disposto che, entro il prossimo 31 marzo 2022, gli Enti territoriali dovranno adeguare gli scaglioni e le aliquote delle addizionali locali alle previsioni IRPEF, in vigore dal primo gennaio scorso. Ovviamente, nessun adempimento è previsto per gli Enti che hanno istituito un’aliquota unica.
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L’assegno unico universale
Decreto Legislativo n. 230/2021 e Legge di Bilancio 2022
Corso on-line in diretta a cura di Villiam Zanoni
Mercoledì 23 febbraio 2022, ore 9-13
La riforma delle detrazioni per figli a carico
Una importante novità è collegata all’entrata in vigore del nuovo assegno unico universale, istituito con il d.lgs. n. 230/2021. Si tratta di un contributo mensile che l’INPS erogherà direttamente in favore dei beneficiari, a decorrere dal mese di marzo 2022. Tale contributo sostituirà integralmente le detrazioni per figli a carico – e solo quelle – per figli di età non superiore a 21 anni. È infatti previsto che l’assegno competa: i) in presenza di figli minorenni;
ii) in presenza di figli maggiorenni fino a 21 anni compiuti che siano dediti allo studio – universitario o scolastico -, al tirocinio professionale, con reddito complessivo inferiore a 8mila euro, oppure sia iscritto alle liste di disoccupazione e in cerca di occupazione o ancora svolga il servizio civile universale;
iii) in presenza di figli disabili, a prescindere dall’età. In linea di principio, la fruizione dell’assegno unico è alternativa rispetto alla detrazione per figli a carico e non è prevista una facoltà di scelta da parte del contribuente. Ne deriva, in pratica, che il contribuente non può chiedere la detrazione per figli minorenni, attestando di non aver fruito dell’assegno unico universale.
A tal fine, si segnala che è stato modificato l’articolo 12 del TUIR, prevedendo che la detrazione per figli a carico competa solo per i figli di età almeno pari a 21 anni. È stata altresì abrogata la detrazione per famiglie numerose – almeno 4 figli a carico –, perché anch’essa assorbita dal nuovo assegno unico.
Ciò, si ribadisce, a decorrere dal mese di marzo 2022.
Si pone a questo punto il problema dell’aggiornamento delle dichiarazioni dei dipendenti in ordine alla spettanza delle detrazioni per figli a carico, alla luce delle modifiche innanzi segnalate.
In proposito, si è dell’avviso che sarebbe opportuno un azzeramento delle dichiarazioni già in possesso dei sostituti, con contestuale richiesta di una nuova attestazione da redigere secondo i nuovi criteri in vigore e da presentare entro una scadenza fissata dallo stesso sostituto d’imposta, funzionale alla tempestiva effettuazione dei conguagli di fine anno. Nelle more della consegna della nuova attestazione, a partire dalla mensilità di marzo 2022, è opportuno sospendere l’applicazione delle detrazioni per figli a carico.
Tuttavia, se il sostituto d’imposta ha già in possesso informazioni attendibili e sufficienti a inquadrare la situazione dei figli del dipendente, nulla vieta che lo stesso continui ad applicare le detrazioni in esame.
La revisione delle detrazioni per tipologia di reddito
Le modifiche della Legge di Bilancio 2022 hanno anche portato alla riscrittura dell’articolo 13 del TUIR, per effetto della quale le detrazioni collegate al reddito di lavoro dipendente ed ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente sono state incrementate, rispetto al passato. Non sono tuttavia cambiati i criteri di commisurazione delle stesse, in virtù dei quali le detrazioni per lavoro dipendente maturano per i giorni di spettanza della retribuzione periodica o differita.
Si evidenzia che le nuove detrazioni competono a partire dai giorni lavorati dal primo gennaio 2022 e non dalle retribuzioni erogate nell’anno in corso. Si vuole in altri termini rilevare che qualora nel mese di gennaio 2022 siano state erogate retribuzioni afferenti a prestazioni lavorative eseguite nell’anno 2021, a tali emolumenti dovranno essere applicati, se del caso, le detrazioni vigenti sino al 31 dicembre 2021, e non le misure introdotte con la Legge di Bilancio 2022.
La modifica del Trattamento Integrativo del Reddito e della maggiore detrazione per reddito di lavoro dipendente
La novella è infine intervenuta sulle misure per ridurre il cuneo fiscale, recate nel d.l. n. 3/2020. Si tratta, come si ricorderà, del Trattamento integrativo del Reddito (TIR) e della maggiore detrazione per titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati ad esso. Si ricorda che, nell’impianto originario, il primo (TIR) spettava per redditi complessivi non superiori a 28mila euro, mentre la seconda (maggiore detrazione) competeva per redditi maggiori di 28mila euro e non superiori a 40mila euro.
Ebbene, per effetto della riforma, la maggiore detrazione è stata abrogata, in quanto assorbita dalla revisione dell’articolo 13 del TUIR, mentre il TIR è stato rimodulato prevedendo che lo stesso continui ad applicarsi sulla base delle stesse regole originarie per redditi non superiori a 15mila euro. Per redditi maggiori di 15mila euro e non superiori a 28mila euro, invece, è stata introdotta una sorta di clausola di salvaguardia, volta a tutelare i soggetti che hanno sostenuto, sino allo scorso anno, spese per oneri detraibili, con rate ancora da scomputare per le annualità dal 2022 in avanti e che, in assenza di tale disposizione, avrebbero sostanzialmente perso il bonus della detrazione per incapienza dell’imposta lorda.
A tale scopo, si dispone pertanto che, in tali fattispecie, “Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all’imposta lorda. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal secondo periodo, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda”.
Alla luce di tale previsione legislativa, sorge pertanto il problema delle modalità con le quali il sostituto d’imposta possa riconoscere il TIR relativo a redditi compresi tra 15mila e 28mila euro, in ragione del fatto che, con ogni evidenza, egli non è certo a conoscenza dell’ammontare esatto dell’eccedenza delle detrazioni d’imposta in esame rispetto all’imposta lorda di periodo. Una soluzione potrebbe essere quella di attendere la presentazione della dichiarazione dei redditi del dipendente di competenza del periodo cui il TIR afferisce e quindi di erogare il contributo solo dopo la trasmissione di una attestazione da parte del beneficiario che indichi l’importo della suddetta eccedenza. È però del tutto evidente come un tale espediente procedurale richieda quantomeno una copertura della prassi amministrativa. Ne consegue che, sino alla diffusione di appositi chiarimenti, sarà opportuno che i sostituti d’imposta si astengano dall’applicare il TIR per i percettori che si trovano nella suddetta fascia reddituale, oltre 15mila euro e fino a 28mila euro.
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