La sezione autonomie della Corte dei conti sulle assunzioni

22 Giugno 2015
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di C. Dell’Erba (ilpersonale.go-vip.net 22/6/2015)

I comuni possono, nel 2015 e 2016, assumere a tempo indeterminato il personale in sovrannumero delle province, i vincitori dei concorsi conclusi prima della fine del 2014 ed il personale i cui profili non sono presenti nelle amministrazioni provinciali e delle città metropolitane. Essi non possono dare corso ad assunzioni a tempo indeterminato in mobilità volontaria che non siano riservate ai dipendenti degli enti di area vasta collocati in sovrannumero. Tali vincoli si continueranno ad applicare fino a che tutti i dipendenti che le province e le città metropolitane dichiareranno in sovrannumero non saranno stati assorbiti, quindi senza limitazioni ai dipendenti della sola provincia in cui insiste il comune. Le limitazioni disposte dalla legge di stabilità 2015 in materia di assunzioni a tempo indeterminato non si applicano a quelle a tempo determinato, ivi comprese quelle disposte ai sensi dell’art. 110 del Tuel. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nella deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 19 dello scorso 16 giugno. Con tale deliberazione si possono dire risolti gran parte dei dubbi interpretativi esistenti in materia di applicazione delle disposizioni dettate dalla legge di stabilità 2015 sulle assunzioni di personale, norme che ricordiamo si caratterizzano soprattutto per il vincolo al ricorso al personale collocato in sovrannumero da parte delle province e delle città metropolitane, fatte salve le assunzioni dei vincitori dei concorsi conclusi entro lo scorso 31 dicembre.

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