di C. Dell’Erba (ilpersonale.go-vip.net 20/2/2012)
Le assunzioni a tempo determinato, i contratti di somministrazione, il lavoro accessorio e gli altri rapporti formativi, cioè le assunzioni flessibili, possono essere effettuate nel tetto del 50% di quanto speso nell’anno 2009. Tale vincolo non si applica, limitatamente al solo anno 2012, alle assunzioni del personale educativo e docente degli enti locali ed a quello di vigilanza, nonché alle stabilizzazioni di lavoratori socialmente utili. Anche i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità nel 2011 possono effettuare questo tipo di assunzioni. Sono questi gli effetti delle novità introdotte dalla legge di conversione del d.l. n. 216/2011, c.d. milleproroghe 2012, nel testo votato dal Senato e che è ritornato in terza lettura alla Camera, testo che con tutta probabilità dovrebbe essere tradotto definitivamente in legge.
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