La deliberazione richiama i pareri n. 386/2019, reso dalla stessa sezione regionale di controllo, n. 7/2019 della sezione del Lazio e n. 219/2019 da quella del Veneto. Essi ci dicono che, avendo le risorse di parte variabile “carattere occasionale sono soggette a variazioni anno per anno, per cui la giurisprudenza della Corte è concorde nel considerare che, in quanto tali, devono e possono trovare applicazione solo nell’anno in cui sono state discrezionalmente previste e alle rigide condizioni, da riscontrarsi anno per anno, indicate nei CCNL di riferimento”.
Di conseguenza, viene tratta la seguente conclusione: “per i compensi per il lavoro straordinario, la distinzione rilevante verta tra gli importi dei risparmi che rientrano nella componente stabile del Fondo (previsti dal comma 2 lett. g) dell’art. 67) (nda i tagli permanenti a questo fondo decisi dal contratto decentrato) o nella componente variabile (successivo comma 3, lett. e) (nda i risparmi del fondo per lo straordinario non utilizzati), dato che, in caso di mancata sottoscrizione del contratto nell’anno di riferimento, solo le voci stabili finiscono coma quota vincolata del risultato di amministrazione”.
>> CONSULTA IL TESTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, SEZ. LOMBARDIA, n. 123/2020.
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