Come tutti ben sappiamo, gli interventi in materia pensionistica, e specialmente quelli aventi per oggetto l’individuazione dei criteri di accesso al pensionamento, sono stati nel tempo veramente tanti.
Su questo stesso tema si sono appassionati anche numerosi Tribunali, chiamati a intervenire a seguito della presentazione di diverse tipologie di ricorsi, individuali e/o collettivi.
In ordine di tempo, l’ultima azione in tal senso è stata quella della sezione I Quater del T.A.R. del Lazio che, con sentenza n. 2446, ha tra l’altro annullato la circolare 8 marzo 2012, n. 2, del Dipartimento della Funzione Pubblica, nella parte in cui questa prevedeva che le Amministrazioni pubbliche debbono collocare a riposo al compimento del 65° anno di età i propri dipendenti i quali, nell’anno 2011, erano già in possesso della massima anzianità prevista (o, in ogni caso, dei requisiti prescritti per l’accesso a un trattamento pensionistico diverso dalla pensione di vecchiaia).
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