La legittimità di tale provvedimento è stata confermata dal Consiglio di Stato, (Sez. V), sentenza del 21 febbraio 2024, n. 1723.
La decisione
Le dichiarazioni mendaci costituiscono una violazione del bando di concorso, il quale richiedeva esplicitamente che il contenuto della domanda di partecipazione fosse conforme al modello allegato al bando stesso. Inoltre, il bando specificava chiaramente che il Comune avrebbe effettuato controlli sulle dichiarazioni sostitutive formulate dai candidati e che le conseguenze di una violazione sarebbero state l’esclusione dal concorso o altre sanzioni previste.
In questo caso, il candidato ha omesso di dichiarare una condanna penale irrevocabile a suo carico e ha attestato mendacemente di non avere svolto il servizio militare. Queste dichiarazioni non veritiere hanno violato chiaramente le disposizioni del bando di concorso.
Pertanto, l’annullamento della nomina del vincitore del concorso è stato legittimo in base all‘art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 e alle norme del bando di concorso, nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 octies della L. n. 241 del 1990.
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