collaboratori o consulenti
- titolari di organi (es. organi di revisione o OIV) e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche
- collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione (p.e. imprese pulizie, cooperative sociali, concessionarie)
In questi casi, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono nei contratti apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici (clausola risolutiva espressa – art. 1456 c.c.). ANAC, in apposita FAQ pubblicata sul proprio sito risponde che è possibile graduare, sino alla risoluzione contrattuale, le conseguenze di un comportamento lesivo dei detti obblighi.
Ciò che è molto importante è che gli obblighi da applicare ai collaboratori a qualsiasi titolo siano però individuati, in quanto il diritto sanzionatorio deve essere accompagnato da precetti ben precisi (devo sapere in anticipo quali sono i comportamenti che non devo tenere).
La clausola di compatibilità va bene se individuiamo quali sono gli obblighi compatibili, il che può essere fatto dedicando “una parte speciale dove estendere, in quanto compatibili, i doveri di comportamento individuati per i dipendenti.» (Linee guida 2020).
Quindi, è possibile alternativamente:
- Definire questa parte speciale nel codice di ente da richiamare nei contratti stipulati o provvedimenti di incarico;
- Demandare ai singoli contratti o provvedimenti di incarico la specificazione degli obblighi che devono essere rispettati, pena la risoluzione o decadenza del rapporto.
Alcuni obblighi del codice sono sicuramente estensibili ai collaboratori a qualunque titolo:
- divieto di arrecare danno all’immagine dell’ente
- divieto di accettare regali (per collaboratori e professionisti)
- divieto di utilizzare, indebitamente, all’esterno, la propria posizione nell’ente
- divieto di anticipare o fornire informazioni riservate
- divieto di produrre copie di atti, al di fuori delle proprie competenze rispetto degli adempimenti e degli obblighi prestazionali
- obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
In generale, è opportuno che gli enti valutino la compatibilità degli obblighi da estendere rispetto al grado di rischio di arrecare danno all’immagine dell’amministrazione: più l’attività resa dal collaboratore si identifica con la pubblica amministrazione, più sono compatibili gli obblighi, in quanto occorre innalzare la tutela dell’immagine pubblica (ad es., il rischio di danno che può arrecare un dipendente di una società di servizi pubblici è certamente maggiore del rischio di danno che può arrecare un fornitore occasionale).
PARTECIPA AL CORSO:
“L’esclusività del rapporto di lavoro e le attività extra dei pubblici dipendenti”
Si allega, a titolo esemplificativo, la regolamentazione operata dal RPCT della Provincia di Parma nel codice interno di ente, come sezione speciale per i collaboratori esterni (clicca qui per scaricare il documento).
Leggi sulla medesima questione:
Parte 1: “In breve, l’origine del codice di comportamento nazionale e normativa vigente”
Parte 2: “I collegamenti con la contrattazione nazionale e con i sistemi di programmazione e gestione del personale”
Parte 3: “Uno sguardo alle nuove disposizioni introdotte dal d.P.R. n. 81/2023”
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