L’approvazione del d.l. n. 105 del 10 agosto 2023

Il 10 agosto 2023 è stato approvato dal Governo il decreto legislativo n. 105 che, tra le varie materie di cui si occupa, introduce l’art. 11 denominato “Disposizioni urgenti per la pubblica amministrazione”

13 Settembre 2023
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Il 10 agosto 2023 è stato approvato dal Governo il decreto legislativo n. 105 che, tra le varie materie di cui si occupa, introduce l’art. 11 denominato “Disposizioni urgenti per la pubblica amministrazione”. Vediamo in sintesi cosa prevede questo articolo:

  • Il comma 2 dispone l’abrogazione del comma 4 bis del d.l. n. 44/2023, che consentiva il trattenimento in servizio dei dirigenti generali in possesso di “specifiche professionalità” fino al 31 dicembre 2026, ossia il seguente comma: “Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, in deroga all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al trattenimento in servizio di personale dirigenziale di cui all’articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di specifiche professionalità. Gli incarichi riferiti al trattenimento in servizio cessano in ogni caso al 31 dicembre 2026.”; la norma fa comunque salvi gli effetti dei provvedimenti di conferimento e/o conferma di tali incarichi adottati prima della entrata in vigore del decreto e comunque fino alla fine del 2026;
  • Il comma 1 della nuova norma stabilisce che tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “possono trattenere in servizio, fino al 31 dicembre 2026, i dirigenti generali, anche apicali, dei dipartimenti o delle strutture corrispondenti secondo i rispettivi ordinamenti, con esclusione di quelli già collocati in quiescenza, che siano attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
  • Il comma 3 introduce la possibilità di conferire ai pensionati incarichi di vertice degli uffici di staff degli organi politici, in deroga alle previsioni dettate dal comma 9 dell’articolo 5 del d.l. n. 95/2012. Restano ferme le disposizioni relative al tetto massimo dei compensi previsto per i dipendenti delle PA (articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013, che impedisce che il cumulo del trattamento pensionistico e dell’indennità di diretta collaborazione possa comportare il superamento del tetto stipendiale fissato ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), nonché gli articoli 14, comma 3 e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2009 in materia di pensionamento anticipato.

Attendiamo la conversione in legge del decreto per vedere se tali disposizioni subiranno modifiche.

Leggi sulla medesima questione:

Parte 1: “La conversione in legge del d.l. n. 75 del 22 giugno 2023 (legge 112/2023)”
Parte 2: “La conversione in legge del d.l. n. 61 del 1° giugno 2023 (legge 100/2023)”
Parte 4: “L’approvazione del modello delle competenze trasversali dei dipendenti della Pubblica Amministrazione”

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