Ferie pregresse
Con l’orientamento applicativo CFL 67 l’ARAN è stata chiamata a fornire parere ad un’amministrazione locale sulle ferie non ancora fruite dal dipendente che abbia ottenuto, a seguito di concorso pubblico, il passaggio alla categoria superiore nella medesima amministrazione.
Secondo i tecnici dell’ARAN il dipendente che abbia ottenuto il passaggio alla categoria superiore, pur appartenendo alla medesima amministrazione, dovrà stipulare con l’Ente un nuovo rapporto di lavoro, diverso per natura e contenuti, da quello di cui precedentemente era titolare con lo stesso Ente. In questo caso quindi il precedente rapporto di lavoro si è estinto, con la conseguenza del venir meno di tutte le situazioni soggettive che in esso trovavano il proprio fondamento. Pertanto, le ferie maturate e non fruite nell’ambito del precedente rapporto di lavoro ormai cessato, non potranno essere trasportate e fruite nell’ambito del nuovo rapporto di lavoro. Sulla possibilità di monetizzare le ferie non fruite, ostano a questa soluzione sia la specifica disposizione legislativa prevista dall’art. 5, comma 8, della legge n.135/2012 che ha disposto il divieto di monetizzazione delle ferie non godute dei pubblici dipendenti, salvo i limitati casi in cui questa possa ritenersi ancora possibile, sia le specifiche disposizioni contrattuali. In merito a queste ultime, ricorda l’ARAN, come la Dichiarazione congiunta n.1, allegata al CCNL del 21 maggio 2018, precisa che…
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