di V. Giannotti (ilpersonale.go-vip.net 25/3/2014)
Il presente articolo chiude la parte relativa alla costituzione del fondo delle risorse della contrattazione integrativa, secondo il modello reso disponibile dall’ARAN (dopo ilpersonale.go-vip.net 04/03/2014; 11/03/2014 e 18/03/2014), evidenziando le verifiche di congruità previste nel citato modello. In particolare il modello verifica il calcolo delle riduzioni che avrebbero dovuto essere apportate ai sensi delle disposizioni di cui all’art.9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010 (recentemente modificato dal d.P.R. n. 122/2013 che ha prorogato il termine ultimo indicato dalla norma) il dispone espressamente che “a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”.
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