Divieto di attribuzione della indennità di posizione ai titolari di posizione organizzative nel caso di assenza dell’organismo di valutazione, assenza che non può essere sanata con la istituzione nell’anno successivo e la valutazione retroattiva. Divieto di assunzione da parte delle amministrazioni degli oneri per polizze assicurative che non si limitino alla sola copertura della responsabilità civile e che comprendano anche quella penale e, possiamo aggiungere, contabile. La presenza di una polizza assicurativa sostenuta dall’ente per la responsabilità civile non esclude il rimborso delle spese legali, sempre che ne sussistano le condizioni, per processi penali. Sono queste alcune delle indicazioni più recenti fornite dall’Aran, in risposta ai quesiti posti da amministrazioni locali, in materia di attività svolte dai dipendenti cui sono conferiti incarichi di posizione organizzativa.
Dobbiamo registrare che nelle ultime settimane si manifesta un significativo aumento delle attività di assistenza e supporto che l’Aran fornisce alle amministrazioni locali sulla base delle previsioni contenute in modo esplicito nel d.lgs. n. 165/2001. E’ questa un’attività assai utile per i suoi effetti concreti di chiarimento interpretativo.
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