Le esigenze organizzative
A sostegno di questa tesi viene posta la formulazione contrattuale. L’articolo 35 del CCNL 21 maggio 2018 ci dice infatti che questi permessi “sono riconosciuti” ai dipendenti che ne fanno richiesta, mentre per quelli per ragioni personali o familiari l’articolo 32 dello stesso contratto usa la formula “possono essere concessi”. Di conseguenza per l’ARAN dobbiamo ritenere che “il dipendente vanti un vero e proprio diritto soggettivo alla fruizione dei permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici”. Tale differente formulazione contrattuale non è casuale in quanto “trova giustificazione nella particolare e specifica motivazione che è alla base di questa particolare tipologia di permessi .. indubbiamente più rilevante e meritevole di tutela rispetto ai particolari motivi personali o familiari”. Da evidenziare che la risposta non richiede, come condizione, che questo permesso sia richiesto in presenza di una condizione di malattia accertata.
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