Orientamenti applicativi ARAN 30/5/2017 n. RAL_1934
Le quattro giornate di riposo previste dall’art.18, comma 6, del CCNL del 6.7.1995, ove non siano richieste né fruite dal dipendente nell’anno solare di maturazione, fermo restando che le stesse non possono essere retribuite sia perché la mancata fruizione non è avvenuta per ragioni di servizio, sia perchè non è possibile ricorrere all’istituto della monetizzazione per effetto della legge n.95/2012, possono essere trasportate nell’anno successivo, sulla base della loro assimilazione alle giornate di ferie?
In materia, si ritiene utile precisare quanto segue.
L’art.18 del CCNL del 6.7.1995, ha contrattualizzato gli effetti della legge n.937/1977, stabilendo che il dipendente ha diritto a fruire nel corso dell’anno solare, in aggiunta ai giorni di ferie, anche a ulteriori quattro giorni di riposo, da utilizzare ai sensi ed alle condizioni stabilite nella citata legge n.937/1977.
In tal modo, qualificando le quattro giornate della legge n.937/1977 come giornate di riposo, in virtù di tale art.18, le stesse sono state sostanzialmente assimilate alle ferie, come ritenuto anche dal Consiglio di Stato nel precedente assetto pubblicistico (Cons.Stato, VI, 20.10.1986, n.802, che qualificava tali giornate non come permessi ma piuttosto come congedo ordinario sia pure in presenza di un differente procedimento amministrativo predisposto ai fini della loro fruizione).
Tuttavia l’art. 18 del CCNL del 6.7.1995 non ha operato una equiparazione piena tra il regime delle 4 giornate di festività soppresse e quello generale delle ferie, dato che questa è limitata solo ad alcuni particolari profili della disciplina (maturazione di giorni nel corso dell’anno; importo dovuto al lavoratore in caso di mancata fruizione). Ciò trova conferma nella circostanza che lo stesso art. 18 del CCNL del 6.7.1995 prende in considerazione separatamente le ferie (commi 1-5) ed i giorni di “riposo” corrispondenti alle festività soppresse (comma 6).
Ma ciò che rileva principalmente è che proprio l’art. 18, comma 6, espressamente stabilisce che i giorni di riposo per festività soppresse sono: “….da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previsti dalla menzionata legge n.973/77”.
Proprio tale riferimento espresso consente di affermare che, sulla base di tale ultima legge, i giorni di riposo devono essere fruiti esclusivamente nell’anno di riferimento e che, conseguentemente, non è possibile in alcun modo la trasposizione di quelli maturati in un anno nell’anno successivo.
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