L’ARAN sull’applicazione delle norme sui dirigenti sindacali

Le indicazioni di maggiore rilievo fornite dall’ARAN in risposta ai quesiti sull’applicazione dei CCNQ sulle relazioni sindacali per quanto riguarda i dirigenti

13 Luglio 2020
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La elencazione dei soggetti che possono essere definiti come dirigenti sindacali; la assenza di un numero massimo degli stessi per ogni ente; la limitazione a pochi casi della necessità del consenso preventivo delle organizzazioni sindacali al loro trasferimento; la non effettuazione della decurtazione del trattamento economico accessorio nei primi 10 giorni di assenza per malattia di un dirigente sindacale in aspettativa; l’assenza di una decurtazione della durata dei permessi e delle aspettative sindacali nel caso di infortuni o malattie; la limitazione ad una verifica formale dei compiti delle PA nella concessione dei permessi e delle aspettative sindacali; la necessità per gli enti di chiedere l’accredito del dirigente sindacale alla sua organizzazione. Sono queste alcune delle indicazioni di maggiore rilievo fornite dall’ARAN in risposta ai quesiti sull’applicazione dei CCNQ sulle relazioni sindacali per ciò che riguarda i dirigenti.

I dirigenti sindacali
La elencazione dei soggetti che vanno definiti come dirigenti sindacali è contenuta nel parere ARAN CQRS n. 11:
“a) i componenti delle RSU;
b) i componenti dei terminali di tipo associativo, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e rimasti operativi nei luoghi di lavoro dopo la elezione delle RSU;
c) i dipendenti accreditati a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa dalle organizzazioni sindacali aventi titolo ai sensi dell’art. 5, comma 3, dell’ACQ 7 agosto 1998;
d) i componenti delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’art. 10 dell’ACQ 7 agosto 1998;
e) i componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa;
f) i componenti degli organismi direttivi delle confederazioni rappresentative ai sensi dell’art. 43 comma 2 del d.lgs. 165/2001, non collocati in distacco o aspettativa;
g) i componenti degli organismi direttivi delle associazioni sindacali rappresentative collocati in distacco o aspettativa”.
Il parere si completa dicendo che, tranne che per i componenti delle RSU, le organizzazioni sindacali devono indicare agli enti i dipendenti che rivestono tali incarichi.

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