L’assenza dal lavoro per neve e ghiaccio è da provare

I Consulenti del Lavoro, con comunicato del 23/02/2018 analizzano il caso in cui un lavoratore per motivi di maltempo si assenta dal lavoro.

1 Marzo 2018
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I Consulenti del Lavoro, con comunicato del 23/02/2018 analizzano il caso in cui un lavoratore per motivi di maltempo si assenta dal lavoro.

I Consulenti ricordano che, se il CCNL applicato non prevede nulla, il riferimento sarà il codice civile che regola onere della prova e necessità che l’impedimento sia effettivo. In assenza di queste condizioni, scatta l’addebito disciplinare per l’assente.
La Fondazione Studi ha commentato nel 2012 la situazione creatasi in quasi tutt’Italia e riproponibile oggi che il maltempo ha interessato nuovamente il Paese.

L’interpello del Ministero del Lavoro pubblicato a giugno 2012, ha confermato le indicazioni fornite a febbraio 2012 da Fondazione Studi.

Il Ministero con l’interpello n.15/12 esamina la problematica (nel settore pubblico e in quello privato) concernente l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione ai lavoratori che non hanno potuto raggiungere il posto di lavoro “causa neve” nell’ambito territoriale di Roma Capitale e delle altre province del Lazio nelle giornate del 3, 4, 6, 10 e 11 febbraio 2012.

Nel settore privato, il provvedimento concernente il divieto di circolazione dei mezzi privati sprovvisti di apposite catene non costituisce impedimento di carattere assoluto all’effettuazione della prestazione lavorativa, in quanto non preclude la libera scelta datoriale di continuare a svolgere le attività connesse al settore di appartenenza.

In tali eventualità il mancato raggiungimento del posto di lavoro potrebbe risultare, comunque, estraneo alla volontà del lavoratore, pertanto la mancata esecuzione delle prestazione contrattuale, in presenza di tempestiva comunicazione del lavoratore all’azienda, supportata da idonea motivazione (cfr. artt. 1218 e 2104 c.c.), non sembrerebbe qualificabile in termini di inadempimento a lui imputabile.

In tali fattispecie l’impossibilità sopravvenuta liberi entrambi i contraenti: il lavoratore dall’obbligo di effettuare la prestazione e il datore dall’obbligo di erogare la corrispondente retribuzione. Restano ferme, tuttavia, le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro che, generalmente, contemplano la possibilità per il lavoratore di fruire di titoli di assenza retribuiti connessi al verificarsi di eventi eccezionali.

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