Oltre alle competenze dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, che secondo l’art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, gestisce i procedimenti di maggior rilevanza, dagli undici giorni di sospensione sino al licenziamento senza preavviso, l’altro attore coinvolto nel procedimento disciplinare è il responsabile della struttura ove il dipendente lavora.
A tale soggetto, i commi 2, 3 e 4 dell’art. 55-bis, come introdotto dal d.lgs. n. 150/2009, riserva due fondamentali e delicate valutazioni:
– il primo giudizio circa la rilevanza disciplinare dei fatti commessi;
– la considerazione dell’esorbitanza o meno dalla sanzione disciplinare della sospensione fino a dieci giorni dal servizio (nella previgente versione, retta dall’art. 55 comma 4, rimprovero verbale e della censura). Nell’affermativa, egli è tenuto a segnalare i fatti all’ufficio per i procedimenti disciplinari, al fine dell’instaurazione del procedimento disciplinare, mentre nel caso opposto procede direttamente ad instaurare il procedimento ed a definirlo irrogando una sanzione non superiore alla censura.
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