È comune nella giurisprudenza amministrativa l’affermazione della illegittimità del provvedimento di sospensione cautelare facoltativa dal servizio adottato a seguito del rinvio a giudizio del dipendente senza alcuna autonoma valutazione della posizione del dipendente stesso e del pregiudizio che la permanenza in servizio di quest’ultimo poteva arrecare alla pubblica amministrazione. In tal caso, infatti, non può considerarsi sufficiente il semplice richiamo al procedimento penale pendente ed alla gravità dei reati addebitati, senza aver riscontrato alcun concreto rapporto tra i profili salienti dei reati determinanti il rinvio a giudizio ed il nocumento temuto per il buon nome della pubblica amministrazione, in relazione alla personalità del dipendente, alle sue mansioni ed alla risonanza ambientale della condotta ascrittagli (Cons. Stato, sez. VI, 25 giugno 2007 n. 3549).
L’autonomia del procedimento penale rispetto a quello disciplinare
Leggi anche
Procedimenti disciplinari nella PA: il Report 2023
Il 24 settembre 2024, l’Ispettorato per la funzione pubblica ha pubblicato il Report 2023 sui proced…
30/09/24
Procedimento disciplinare e principio del ne bis in idem per gli statali
La Corte di Cassazione, (Sez. Lav.), con la sentenza del 3 aprile 2024 n. 8745 ribadisce il principi…
11/04/24
Giurisdizione: adempimento dell’obbligo vaccinale nel pubblico impiego contrattualizzato
Di G. Crepaldi Nota a: TAR Sardegna, Sez. I, 29 marzo 2024, n. 242 In tema di pubblico impiego con…
11/04/24
Assenza alla visita fiscale: nessuna penalità se il certificato medico viene fornito in seguito
La Corte Suprema di Cassazione, nell’ordinanza n. 5680 del 4 marzo 2024, ha trattato il caso di una …
05/04/24
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento