Lo scorrimento delle graduatorie
Le Regioni possono, con propria legge, prevedere lo scorrimento di graduatorie anche se la legislazione statale non lo consente. E’ questo il principio fissato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 126/2020. Con tale pronuncia è stato rigettato il ricorso contro una legge delle Regione Toscana.
In premessa ci viene ricordato che “i limiti più stringenti all’uso delle graduatorie, in passato reiteratamente prorogate, e la loro più circoscritta validità temporale si inquadrano in un contesto normativo mutato. Nel settore pubblico hanno contribuito a dare nuovo impulso alle assunzioni le vacanze di organico determinate dall’introduzione della pensione Quota 100 (art. 14-bis del d.l. n. 4 del 2019, con particolare riguardo a Regioni, enti locali, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale), la necessità di promuovere investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 33 del d.l. n. 34 del 2019, per quel che attiene alle assunzioni da parte delle Regioni a statuto ordinario e dei Comuni), e un più ampio programma finalizzato ad assicurare l’effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro e a reclutare personale qualificato nei settori strategici della digitalizzazione, della razionalizzazione e della semplificazione dei procedimenti e dei processi amministrativi, della qualità dei servizi pubblici, della gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, della contrattualistica pubblica, del controllo di gestione e dell’attività ispettiva, della contabilità pubblica e della gestione finanziaria (art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, recante Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo)”.
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