La Cassazione, nel disporre il pieno accredito della contribuzione al ricorrente per gli anni di part time verticale, si colloca nella previsione normativa del principio di non discriminazione garantito a tutti i lavoratori atipici (a chiamata, part-time, a termine).
Secondo tale principio il dipendente part time non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto a quello dei colleghi a tempo pieno.
Un anno di lavoro part time verticale vale come quello a tempo pieno ai fini dell’anzianità contributiva.
“Il canone secondo cui, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, non si possono escludere i periodi non lavorati dal calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, costituisce infatti una logica conseguenza del principio per cui, nel contratto a tempo parziale verticale, il rapporto di lavoro perdura anche nei periodi di sosta: prova ne sia che ai lavoratori impiegati secondo tale regime orario non spettano per i periodi di inattività né l’indennità di disoccupazione, né l’indennità di malattia, essendo quest’ultima correlata ad una perdita di retribuzione che, nel periodo di inattività, non è dovuta per definizione”.
LEGGI la SENTENZA della Corte di Cassazione, 10/11/2016, n. 22936
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