Lavoro pubblico: le più recenti indicazioni della Corte di Cassazione

Mansioni superiori di fatto, legame tra produttività e maturato economico, termini di avvio del procedimento disciplinare: le valutazioni nella più recente giurisprudenza del lavoro

2 Ottobre 2020
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Lo svolgimento in via di fatto delle mansioni superiori determina il diritto alla erogazione delle differenze di trattamento economico. La produttività non concorre a determinare il maturato economico. I termini per l’avvio del procedimento disciplinare decorrono dalla piena conoscenza da parte dell’ente. Sono queste le più recenti indicazioni dettate dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sul personale delle PA.

Le mansioni superiori di fatto

La sentenza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione n. 14808/2020 ha stabilito che lo svolgimento di fatto di mansioni superiori dà diritto alla erogazione della differenza di trattamento economico, anche in assenza di un provvedimento formale.
A sostegno di questa tesi viene citata, ex pluris, la sentenza della Corte di Cassazione n. 2102/2019, per la quale “il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all’operatività del nuovo sistema di classificazione .. una diversa interpretazione sarebbe contraria all’intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all’articolo 36 della Costituzione”. Per la sentenza della stessa Cassazione n. 24266/2016 “il diritto a percepire la retribuzione commisurata allo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica superiore a quella di inquadramento formale .. non è condizionato alla legittimità, né all’esistenza di un provvedimento del superiore gerarchico e trova un unico limite nei casi in cui l’espletamento sia avvenuto all’insaputa o contro la volontà dell’ente oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illeicità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell’ordinamento”.

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