Le ultime modifiche sono intervenute con la legge n. 232/2016, con il DL n. 244/2016, con la legge n. 48/2017 di conversione del DL n. 14/2017 e con il DL n. 50/2017, di cui è in corso la conversione. Tra le novità di rilievo si segnalano anche i pareri delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 23/2017 e della Sicilia n. 68/2017).
Le capacità assunzionali ordinarie
I comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti possono nel 2017 effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel 75% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell’anno 2016 se rispettano il rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari fissato per il triennio 2017/2019 dal Decreto del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2017. Se non rispettano tale rapporto possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel tetto del 25% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell’anno precedente.
I comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti potranno nel 2018 effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel 90% dei risparmi delle cessazioni del 2016 se rispettano il rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari fissato per il triennio 2017/2019 dal Decreto del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2017 e se sono in possesso dei presupposti di cui all’art. 1, comma 479, lett.d) della legge 232/2016, cioè lasciare spazi finanziari inutilizzati inferiori allo 1% del totale delle entrate accertate; nel 75% dei risparmi derivanti dalle cessazioni del 2016 se rispettano solamente il rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari fissato per il triennio 2017/2019 dal Decreto del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2017 e non sono in possesso dei presupposti di cui all’art. 1, comma 479, lett.d) della legge 232/2016, cioè lasciare spazi finanziari inutilizzati inferiori allo 1% del totale delle entrate accertate. Se non rispettano il rapporto tra dipendenti e popolazione di cui al citato Decreto del Ministero dell’Interno possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel tetto del 25% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell’anno precedente.
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