Le disposizioni
Le disposizioni che dettano delle deroghe alle assunzioni a tempo indeterminato dei vigili sono contenute nel d.l. n. 14/2017, cd Sicurezza Minniti, e nel d.l. n. 113/2018, cd Sicurezza Salvini.
Sulla base delle previsioni dettate dalla legge n. 48/2017, di conversione del d.l. n. 14/2017, le amministrazioni possono assumere vigili urbani a tempo indeterminato nel biennio 2017/2018 utilizzando nel primo anno fino allo 80% dei resti delle cessazioni dei vigili dell’anno 2016 e nel secondo anno fino al 100% dei resti delle cessazioni dei vigili nell’anno 2017, ripristinando cioè le capacità assunzionali previste dal d.l. n. 90/2014 per gli enti locali. Siamo in presenza di una possibilità offerta in modo facoltativo alle singole amministrazioni e che, per alcune amministrazioni, non determina condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste ordinariamente per le assunzioni di personale dalla evoluzione della legislazione.
Sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 35 bis del d.l. n. 113/2018, per il solo anno 2019 viene prevista la possibilità per i comuni di assumere vigili a tempo indeterminato nel rispetto del tetto di spesa per il personale della vigilanza nel 2016. Questa possibilità viene concessa ai Comuni che in ognuno degli anni del triennio 2016/2018 hanno rispettato i vincoli del pareggio di bilancio.
Siamo in presenza di una disposizione che è dettata espressamente in deroga rispetto ai vincoli dettati per le assunzioni dall’articolo 1, comma 228, legge n. 208/2015 (norma che comunque ha cessato di produrre i suoi effetti al 31 dicembre 2018).
Le cessazioni di vigili nel 2018 non possono essere utilizzate per determinare le capacità assunzionali dell’Ente.
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