Il DL n. 113/2016 e, in misura ancora maggiore, la legge di conversione n. 160/2016 ampliano le possibilità di assunzione di personale insegnante ed educativo da parte degli enti locali. Le stesse disposizioni consentono inoltre la stabilizzazione dei precari di questi profili. Esse facilitano infine le assunzioni di altro personale impegnato nelle attività scolastiche e degli asilo nido dei comuni e di altre istituzioni scolastiche.
Siamo in presenza di disposizioni che vanno nella direzione delle previsioni dettate dalla legge n. 107/2015 per il sistema nazionale di istruzione e formazione. Possiamo agevolmente affermare che siamo in presenza di una identica logica e che la finalità della disposizione è essenzialmente quella di evitare differenziazioni ingiustificate tra il personale insegnante degli enti locali e quello statale.
Queste disposizioni sono contenute interamente nell’articolo 17 del testo della norma.
Esse sono dettate nella forma della modifica della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) attraverso l’inserimento dei commi dal 228 bis al 228 quinquies. Si deve ricordare che, nel corso dell’esame parlamentare, le possibilità di stabilizzazione sono state ulteriormente ampliate.
IL CARATTERE
Siamo in presenza di numerose misure dii ampliamento:
a) la esclusione di queste disposizioni dai tetti di spesa alle assunzioni a tempo indeterminato;
b) la utilizzazione di risorse utilizzate per le assunzioni a tempo determinato;
c) l’allargamento ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità nell’anno 2015 della possibilità di utilizzare queste disposizioni;
d) l’ampliamento delle opportunità di stabilizzazione dei precari;
e) la possibilità di dare corso allo scorrimento delle graduatorie;
f) le facilitazioni per le assunzioni di altro personale.
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