Le assunzioni ai sensi dell’art. 110, comma 1 TUEL
L’art.110 comma 1 del TUEL stabilisce che “Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato”. Appare evidente, qualora correttamente previsto nello Statuto, come negli enti con dirigenza possono coprire le proprie vacanze organiche con contratti dirigenziali nel limite del 30% della propria dotazione organica, mentre gli enti privi di dirigenti possono coprire i posti vacanti di responsabili dei servizi (secondo il CCNL divengono in automatico titolari di posizione organizzativa) senza alcun limite percentuale. Proprio a fronte della previsione di tale percentuale riferibile ai soli incarichi dirigenziali, si è aperta tra le magistrature contabili un questione di compatibilità tra i contratti a tempo determinato dei dirigenti e la loro applicazione anche agli ulteriori limi posti dall’art.9, comma 28, del d.l.78/2010, a mente del quale la spesa in ogni caso sostenuta per l’affidamento dei citati incarichi non poteva essere superiore a quella sostenuta nell’anno 2009. Tale doppia limitazione aveva condotto inizialmente la Sezione delle Autonomie (deliberazione n.12/2012) a sottrarre esclusivamente gli incarichi dirigenziali dal limite di cui all’art.9 comma 28 del d.l.78/2010, in quanto all’epoca si faceva riferimento al richiamo operato dall’art.19 comma 6-quater del TUPI esteso anche agli enti locali. Successivamente il legislatore, avendo eliminato il richiamo al citato comma 6-quater per gli enti locali, ha fatto si che la Sezione delle Autonomie (deliberazione n.14/2016), ritenesse da tale data inclusi anche gli incarichi dirigenziali nei limiti dei rapporti dei lavori flessibili.
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