Le assunzioni e la mobilità: le indicazioni dei giudici contabili

Il tetto che le amministrazioni territoriali devono rispettare nella programmazione del fabbisogno deve ritenersi stabilito negli oneri che mediamente sono stati sostenuti dallo stesso ente come spesa del personale nel triennio 2011/2013

10 Settembre 2018
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di CARLO DELL’ERBA

Il tetto che le amministrazioni territoriali devono rispettare nella programmazione del fabbisogno e nella conseguente modificazione della dotazione organica deve ritenersi stabilito negli oneri che mediamente sono stati sostenuti dallo stesso ente come spesa del personale nel triennio 2011/2013. Le amministrazioni possono utilizzare le proprie graduatorie concorsuali senza tenere conto del fatto che la eventuale trasformazione a part time del posto è stata disposta successivamente alla indizione del relativo concorso, operando una valutazione di merito di cui si assumono la responsabilità. Per le assunzioni dei dirigenti nel 2018 si possono utilizzare il 100% dei risparmi derivanti da cessazioni di dirigenti e dipendenti avvenute nel 2017. Il divieto di effettuare assunzioni da parte delle amministrazioni che non hanno adottato i documenti di bilancio entro i termini fissati dal legislatore è assai ampio e comprende anche i comandi. Sono queste alcune delle più importanti indicazioni fornite dalle più recenti deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Il tetto alla spesa per la dotazione organica

Il tetto alla spesa che ogni ente può prevedere per la propria dotazione organica non deve essere superiore agli oneri effettivamente sostenuti come dato medio nel triennio 2011/2013. Possono essere così riassunte le principali indicazioni contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Puglia n. 111/2018, che riprende al riguardo le indicazioni dettate dalle Linee Guida per la programmazione del fabbisogno del personale adottate dalla Funzione Pubblica con decreto dello 8 maggio 2018. Questo documento prevede “il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica introdotto dall’art.6 del d.lgs n. 165/2001, come modificato dall’art.4 del d.lgs. n. 75/2017.. la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile ……. e che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale…

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