Nullità delle
assunzioni flessibili effettuate in violazione delle previsioni dettate dall’
articolo 36 del D.Lgs. n. 165/2001, con conseguente maturazione di responsabilità amministrativa in capo ai soggetti inadempienti. Maturazione di
responsabilità amministrativa anche
nel caso di violazione del tetto di spesa dettato per il ricorso a questo istituto dall’
articolo 9, comma 2 bis, del DL n. 78/2010. Sono queste due indicazioni di grande rilievo che risultano dalle disposizioni in vigore, come modificate dalla normativa più recente. Per le sezioni di controllo della Corte dei Conti le deroghe al tetto di spesa per queste assunzioni devono essere previste espressamente da parte del legislatore, fermo restando che non entrano in tale tetto gli istituti che non determinano oneri aggiuntivi per il complesso delle amministrazioni pubbliche.
La nullità
Sulla base delle previsioni dell’articolo 36, comma 5 quater, del D.Lgs. n. 165/2001, “i contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell’articolo 21 (nda maturazione di responsabilità dirigenziale o di risultato). Al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato”.
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