Le assunzioni per l’attuazione del Recovery Plan da parte degli Enti locali

Ai Comuni è data facoltà di effettuare assunzioni di personale a tempo determinato in deroga a tutti i tetti di spesa del personale. Il focus dell’esperto con le tabelle illustrative

17 Gennaio 2022
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Per dare attuazione al Recovery Plan (PNRR) i Comuni, compresi quelli in dissesto, strutturalmente deficitari ed in predissesto, possono effettuare assunzioni di personale a tempo determinato in deroga a tutti i tetti di spesa del personale. I Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti potranno ricevere, per il finanziamento di tali costi uno specifico contributo. Il termine del 31 gennaio 2022 per la presentazione delle richieste da parte di queste amministrazioni non è perentorio, ma ordinatorio. Inoltre, tutte le amministrazioni pubbliche possono inserire i costi aggiuntivi di personale necessari a dare attuazione a specifici progetti finanziati dal PNRR nei singoli quadri economici, sulla base delle istruzioni che saranno fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ed ancora, gli enti locali del Mezzogiorno potranno contare su personale di alta specializzazione a tempo determinato che sarà loro assegnato da parte della Agenzia per la coesione territoriale, con oneri a totale carico della stessa.
Il personale assunto a tempo determinato dagli Enti per l’attuazione del PNRR non è obbligato alla cancellazione dall’albo professionale cui è iscritto, potrà continuare con il relativo inquadramento previdenziale e non sarà obbligato al rispetto del cd. pantouflage una volta che sarà cessato dal servizio alle dipendenze di una PA. Ed infine, i Comuni con popolazione superiore a 250mila abitanti possono assumere personale specializzato negli ambiti degli uffici di staff fino a 15 unità, con un compenso individuale massimo di 30mila euro e per un costo complessivo non superiore a 300mila euro. Sono questi i più importanti strumenti previsti dai decreti legge n. 80 e 152 del 2021 per supportare gli enti locali e le amministrazioni pubbliche nella attuazione del PNRR. Alla base di queste scelte legislative il convincimento che le attuali strutture burocratiche degli Enti locali non sono in condizione di svolgere rapidamente ed in modo efficace le attività necessarie per la utilizzazione delle risorse messe a disposizione dalla Unione Europea per sostenere la ripresa del nostro paese, attività che si aggiungono allo svolgimento dei normali compiti d’ufficio.

Le assunzioni disposte dai singoli Comuni

Sono state previste dal d.l. n. 152/2021 ulteriori possibilità di assunzione di personale da parte dei singoli Comuni; esse non sono connesse alla realizzazione singole iniziative con inserimento nei quadri economici, ma alla “attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Possono essere disposte a tempo determinato per personale con “qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità”. Il che sembra spingerci nella limitazione ai soli dipendenti da inquadrare nella categoria D. La durata di queste assunzioni potrà superare il termine di 36 mesi fissato per quelle a tempo determinato, ma in ogni caso non potranno superare il termine del 31 dicembre 2026. Il legislatore in modo esplicito consente che gli enti possano effettuare queste assunzioni sulla base dello strumento del cd. scavalco condiviso, cioè delle convenzioni per le gestioni associate ex articolo 14 CCNL 22 gennaio 2004 e/o del comando a tempo parziale. In ambedue tali ipotesi a condizione che si rimanga all’interno dell’orario di lavoro, cioè per i dipendenti a tempo pieno delle 36 ore settimanali. Aggiungiamo che, anche se non previsto dal legislatore, il cd. scavalco di eccedenza (cioè la utilizzazione da parte dei Comuni fino a 5mila abitanti e delle unioni di comuni extra orario di lavoro del personale assunto ex comma 557 della legge n. 311/2004) sembra essere utilizzabile.
Gli oneri per queste assunzioni vanno, per espressa previsione legislativa, in deroga sia al tetto di spesa del personale sia a quello per le assunzioni flessibili. Nella esclusione dal tetto di spesa del personale dobbiamo considerare, sempre per espressa previsione legislativa, tanto quella di cui all’art. 33 del d.l. n. 34/2019 utile per determinare le capacità assunzionali, quanto quella di cui ai commi 557 e 562 della legge n. 296/2006 utile per determinare il non superamento dell’analogo valore registrato mediamente nel triennio 2011/2013 per i Comuni già assoggettati al patto di stabilità sia nel 2008 per quelli che ne erano esclusi.
Per tutti i Comuni, queste assunzioni possono essere effettuate una volta che il o i revisori dei conti hanno “asseverato il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio”.

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