In questa direzione vanno soprattutto le indicazioni contenute nel parere della sezione regionale di controllo della Corte dei conti delle Marche n. 41/2019, che conferma quanto implicitamente contenuto nelle pronunce dei giudici contabili della Puglia (n. 72/2019) e del Veneto (n. 123/2019). E che smentisce invece il divieto di scorrimento delle graduatorie di altri enti contenuto nella deliberazione della sezione di controllo dei magistrati contabili della Sardegna n. 36/2019.
I vincoli allo scorrimento
Nella utilizzazione delle graduatorie dello stesso o di un altro ente occorre ricordare che siamo comunque nell’ambito di una assunzione a tempo indeterminato; quindi l’ente deve essere in possesso di tutte le condizioni previste dalla normativa. Ed inoltre, occorre dare corso in via preliminare alla comunicazione di cui all’articolo 34 bis del d.lgs. n. 165/2001 per la eventuale assegnazione di personale pubblico in disponibilità. Mentre, sulla base delle previsioni dettate dalla legge n. 56/2019, cd Concretezza, per il triennio 2019/2021 il ricorso alla mobilità volontaria è facoltativo…
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento