Le capacità assunzionali dei Comuni

Il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, la situazione per i Comuni virtuosi e non, la gestione della mobilità volontaria. L’analisi dell’esperto

15 Giugno 2020
Modifica zoom
100%
Le capacità assunzionali dei Comuni sono definite dal decreto 17 marzo 2020, attuativo dell’articolo 33 del d.l. n. 34/2019. Ricordiamo che per le Province e le Città metropolitane le disposizioni del citato articolo 33 non sono ancora state dettate. La disposizione non abroga espressamente le regole sulle capacità assunzionali dettate dalla normativa precedente, con particolare riferimento al d.l. n. 90/2014 e smi, regole basate soprattutto sul turnover. Sulla abrogazione implicita, tesi che viene avanzata nella pubblicistica, non vi sono elementi univoci, anzi sia nel testo legislativo, sia nella bozza di circolare dei ministri per la Pubblica Amministrazione, l’Economia e le Finanze e l’Interno vi sono spunti che sembrano muoversi in direzione contraria.
Occorre subito evidenziare che su queste disposizioni sono sostanzialmente imperniate sulla definizione delle capacità assunzionali in relazione al rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti: la emergenza epidemiologica da Coronavirus sta determinando nella stragrande maggioranza delle amministrazioni una marcata riduzione delle entrate correnti, il che rischia di vanificare – quanto meno in buona parte – gli effetti che il provvedimento vuole raggiungere.

Il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti

Per tutte le amministrazioni comunali occorre calcolare innanzitutto il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, così da definire la fascia in cui l’ente viene ad essere collocato, tra le tre fasce in cui tali amministrazioni sono suddivise: enti virtuosi, intermedi e non virtuosi.
Il calcolo deve essere fatto con riferimento, per la spesa del personale, all’ultimo rendiconto approvato; per le entrate correnti alla media degli ultimi 3 rendiconti approvati e per il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità a quello del bilancio di previsione assestato dell’anno in cui è stato approvato l’ultimo rendiconto. Non vi sono né nei decreti attuativi dettati per le regioni ed i comuni, né nella bozza di circolare illustrativa per i comuni di cui si attende la pubblicazione, indicazioni su cosa fare se nel corso dell’anno viene approvato un nuovo conto consuntivo e sugli effetti che ciò produce sia sulla programmazione del fabbisogno del personale, sia sulle assunzioni in itinere. Si deve ritenere applicabile il principio del tempus regit actum, per cui non sembra necessario apportare modifiche al piano già approvato. Le indicazioni fornite dalla deliberazione della Corte dei conti della Lombardia n. 74/2020 non smentiscono questa lettura: esse si limitano infatti ad affermare che, alle assunzioni effettuate dopo l’entrata in vigore del decreto attuativo si applicano le disposizioni dettate in questi provvedimenti, anche se la programmazione del…

>> CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO INTEGRALE QUI.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento