Le capacità assunzionali dopo il Decreto Crescita

Definita la nozione di spesa del personale e forniti chiarimenti sul rapporto tra i maggiori oneri derivanti dalle assunzioni ulteriori che le Regioni virtuose possono effettuare ed il tetto alla spesa del personale

12 Novembre 2019
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Le modifiche alle capacità assunzionali previste dal d.l. n. 34/2019 per le Regioni virtuose e per quelle non virtuose si applicano a partire dallo 1 gennaio 2019. Viene definita, in modo diverso rispetto a quelle già applicate, la nozione di spesa del personale e sono forniti chiarimenti sul rapporto tra i maggiori oneri derivanti dalle assunzioni ulteriori che le Regioni virtuose possono effettuare ed il tetto alla spesa del personale. Non si dà corso a riduzioni del fondo in caso di diminuzione del personale in servizio rispetto a quello presente nell’ente al 31 dicembre 2018, disposizioni che sembrano applicabili dal prossimo 1 gennaio 2020. Possono essere così riassunte le indicazioni di maggiore rilievo contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 2019 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni”, provvedimento che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 4 novembre.
Questo provvedimento, come da previsione dettata dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, potrà essere rivisto ogni 5 anni, sulla base di un nuovo decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione emanato con le stesse procedure con le quali è stato adottato il D.P.C.M. che stiamo analizzando.

Le indicazioni

Dobbiamo ricordare che queste nuove disposizioni si applicano alle regioni a statuto ordinario, quindi non a quelle a statuto speciale; nel D.P.C.M. non viene detto nulla sulla inclusione o meno degli enti regionali in questo vincolo, anche se una interpretazione sistematica deve portare al loro assoggettamento agli stessi vincoli delle Regioni.
Le Regioni sono suddivise in 5 gruppi a secondo della popolazione residente e, per ognuno di tali gruppi, si applica un rapporto diverso tra spesa del personale ed entrate correnti: si va dal 13,5% per quelle fino a 800mila abitanti al 5% per quelle con popolazione superiore a 6.000.000 di abitanti.
Le regioni “virtuose” nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti possono dare corso ad assunzioni aggiuntive rispetto alle ordinarie capacità assunzionali, che si ricorda sono fissate nel tetto del 100% dei risparmi delle cessazioni dell’anno precedente, nonché negli spazi per nuove assunzioni del quinquennio precedente e, per il triennio 2019/2021, nel 100% dei risparmi delle cessazioni intervenute nello stesso anno. Il D.P.C.M. fissa tale soglia di assunzioni aggiuntive con riferimento alla spesa per il personale dell’anno 2018 nel 10% per il 2020, nel 15% per il 2021, nel 18% per il 2022, nel 20% per il 2023 e nel 25% per il 2024. Ovviamente queste capacità assunzionali ulteriori possono essere utilizzate solamente restando nella soglia del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti previsto dallo stesso D.P.C.M.

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