In questo quadro, le mobilità volontarie ex articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001 cessano di essere neutre ai fini delle capacità assunzionali, sicuramente per gli enti virtuosi sulla base della circolare dei ministri della Pubblica Amministrazione, dell’Economia e delle Finanze e dell’Interno. Sono queste le principali indicazioni che possono essere fornite alle amministrazioni locali e regionali per l’applicazione delle previsioni dettate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019. Evidenziando che la prima ricordata circolare illustrativa non è ancora stata ufficialmente emanata. Si deve inoltre ricordare che il decreto attuativo non è stato ancora emanato per le provincie e per le città metropolitane.
Le assunzioni a tempo determinato e le entrate correnti
Si deve sottolineare che le nuove disposizioni producono effetti anche sulle assunzioni a tempo determinato o con contratti flessibili, quali ad esempio le somministrazioni: fermo restando il vincolo del rispetto dello specifico tetto di spesa, cioè il 100% di quanto sostenuto a tale titolo nel 2009, occorre considerare che i relativi oneri entrano nella spesa complessiva del personale e, quindi, concorrono alla sua determinazione.
Si deve inoltre sottolineare che allo stato attuale, nella elaborazione delle previsioni sul rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti per gli anni futuri, occorre assumere come dato statisticamente attendibile la spesa del personale, per la quale si possono elaborare le previsioni basate sulle cessazioni e sulle assunzioni, mentre di norma per le entrate correnti appare necessario assumere il dato dell’ultimo consuntivo approvato.
Le capacità
Le regole dettate dalla normativa previgente, con particolare riferimento alle previsioni dettate dal d.l. n. 90/2014, non sono state abrogate, quanto meno in modo espresso.
Sulla base delle nuove previsioni legislative, nei Comuni cd virtuosi le capacità assunzionali legate alla sostituzione dei cessati sono espressamente integrate dalla possibilità di aumento della…
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