L’abrogazione delle precedenti disposizioni
La deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia n. 112/2020 ha stabilito che le capacità assunzionali fissate dalla normativa precedente al d.l. n. 34/2019 sono da ritenere superate, anche se occorre aggiungere che le stesse non sono state abrogate.
Viene detto che nella nuova normativa “il fulcro centrale sia dato da una nuova e diversa regola assunzionale rispetto al passato, che, superando la cd logica del turnover, è basata sulla sostenibilità finanziaria della spesa, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti”.
Di conseguenza, “per le procedure effettuate dal 20 aprile i Comuni virtuosi, che possono incrementare le assunzioni, devono comunque mantenere la spesa del personale entro i valori soglia previsti e non possono, pertanto, utilizzare il turnover per l’anno in corso ovvero procedere alla copertura al cento per cento delle cessazioni di personale, a prescindere da tali valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal d.l. n. 34/2019 e dalla normativa di attuazione contenuta nel decreto del 17 marzo 2020”.
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