Le capacità assunzionali: le indicazioni delle Corti dei conti

Il calcolo della spesa del personale e la mobilità volontaria delle Province: il nostro esperto commenta le decisioni dei collegi contabili

16 Ottobre 2020
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Le disposizioni dettate dalla normativa precedente al d.l. n. 34/2019 in materia di capacità assunzionali sono da ritenere superate, ma le singole amministrazioni devono raccordare le nuove regole con quelle precedenti e nella spesa del personale devono introdurre, al di là delle indicazioni dettate dai Ministeri della Pubblica Amministrazione, dell’Economia e Finanze e dell’Interno nella circolare illustrativa del decreto del 17 marzo 2020, tutte le voci che sono sostanzialmente da considerare come tali, quali il rimborso degli oneri per il personale in convenzione. Le mobilità volontarie non sono più neutre rispetto alle capacità assunzionali in tutti gli Enti locali e le Regioni. Le province possono utilizzare come capacità assunzionali quelle dell’ultimo triennio non utilizzate. Sono queste le principali indicazioni dettate di recente dalle sezioni regionali di controllo delle Corte dei Conti sul tema.

L’abrogazione delle precedenti disposizioni

La deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia n. 112/2020 ha stabilito che le capacità assunzionali fissate dalla normativa precedente al d.l. n. 34/2019 sono da ritenere superate, anche se occorre aggiungere che le stesse non sono state abrogate.
Viene detto che nella nuova normativa “il fulcro centrale sia dato da una nuova e diversa regola assunzionale rispetto al passato, che, superando la cd logica del turnover, è basata sulla sostenibilità finanziaria della spesa, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti”.
Di conseguenza, “per le procedure effettuate dal 20 aprile i Comuni virtuosi, che possono incrementare le assunzioni, devono comunque mantenere la spesa del personale entro i valori soglia previsti e non possono, pertanto, utilizzare il turnover per l’anno in corso ovvero procedere alla copertura al cento per cento delle cessazioni di personale, a prescindere da tali valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal d.l. n. 34/2019 e dalla normativa di attuazione contenuta nel decreto del 17 marzo 2020”.

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