di C. Dell’Erba (ilpersonale.go-vip.net 27/5/2013)
Il vincolo dettato dal legislatore per le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette deve essere inteso come applicazione di un principio dettato dalla Costituzione e, quindi, come prevalente sulle misure che dispongono limitazioni alla spesa ed alla possibilità di assumere dipendenti. Tale indicazione si deve assumere come riferita esclusivamente alle soglie minime fissate dal legislatore. Questa prevalenza non si applica nei casi in cui le limitazioni legislative sono assai drastiche, come la esistenza di condizioni di sovrannumero o la assenza di posti vacanti in dotazione organica, nonché nei casi delle amministrazioni per le quali, come attualmente le province, vi sono dubbi sulla permanenza e sulle competenze. Mentre esso prevale rispetto ai vincoli di carattere generale dettati dalla normativa come limiti alla possibilità di effettuare assunzioni di personale.
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