In generale, il vizio di incompetenza per illegittima composizione della commissione determina l’illegittimità di tutti gli atti adottati dalla commissione medesima. L’amministrazione procedente dovrà, pertanto, procedere ad una nuova nomina della commissione, che dovrà reiterare tutte le operazioni già compiute.
Il vizio di incompetenza per illegittima composizione della commissione determina l’illegittimità di tutti gli atti adottati dalla commissione medesima.
In tema di rinnovamento della commissione di concorso, parte della giurisprudenza sostiene che sia sempre necessario ricorrere a componenti diversi rispetto ai precedenti (quindi ad una composizione diversa – vedi Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia, sez. giur. N. 273/2012).
Leggi sulla medesima questione:
Parte 1:”La composizione e la nomina della commissione di concorso”
Parte 2: “La nomina della commissione di concorso e la giurisprudenza in materia”
Altra parte della giurisprudenza asserisce, invece, che data la rilevanza della materia, in riferimento ai motivi che hanno portato all’annullamento del primo procedimento selettivo:
- La rimozione della commissione di concorso potrà avvenire solo quando il suo operato ha comunque ingenerato dubbi sulla capacità di operare con l’indispensabile trasparenza richiesta (vedi Consiglio di Stato, sez. VI, 10 gennaio 2022, n. 163; 11 marzo 2015, n. 1248);
- La scelta di nominare una nuova commissione costituisce l’estrema ratio alla quale ricorrere solo in caso di dimostrata necessità, anche in termini di rispetto del principio di non aggravamento del procedimento (vedi CGA, Sez. Giurisd., 10 maggio 2021, n. 412).
Il modello
Proponiamo un esempio di modello di nomina della commissione giudicatrice di un concorso pubblico per esami, giusto come traccia da adeguare opportunamente alle specifiche procedure selettive, nonché alle disposizioni regolamentari interne degli enti, anche in riferimento ad eventuali obblighi aggiuntivi di pubblicazione previsti in materia di anticorruzione e trasparenza. Si fa presente che – nell’atto di nomina – è opportuno prevedere anche membri supplenti dei commissari che intervengono in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi e proseguono le operazioni fino al termine della procedura.
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