Le corrette azioni di recupero dei fondi per la contrattazione integrativa

Il commento dell’esperto alla deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, 22 febbraio 2019, n. 22, nella quale si svolge una specifica azione di verifica della correttezza delle azioni di recupero attivate da un Ente locale

3 Aprile 2019
Modifica zoom
100%
Non sono pochi gli Enti locali che hanno dovuto attivare azioni di recupero del salario accessorio in presenza di una costituzione del fondo in misura eccedente a quella prevista dal CCNL di comparto ovvero in caso di violazione delle regole contrattuali, tanto da spingere il legislatore a formulare ipotesi alternative di tale recupero rispetto all’ipotesi di effettuarlo in via diretta in capo al personale dipendente. Sulla corretta applicazione dei principi è apparso opportuno commentare la deliberazione n. 22 del 22 febbraio 2019 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria che ha svolto una specifica azione di verifica della correttezza delle azioni di recupero attivate da un Ente locale.

Il fatto

A seguito della verifica condotta dai servizi ispettivi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono state accertate le seguenti rilevanti violazioni da parte di un Ente locale:

  1. illegittima costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente in successivi sei anni mediante l’inserimento del medesimo valore, delle risorse di cui all’art.15, comma 2, CCNL 31 marzo 1999, in mancanza dell’attestazione da parte del Servizio di controllo interno, della verifica della sussistenza delle effettive disponibilità di bilancio, venutesi a formare a seguito di processi di riorganizzazione amministrativa, nonché dell’accertamento degli obiettivi di produttività e di qualità, prodromiche alla successiva assegnazione;
  2. illegittima costituzione del fondo dei dirigenti di incremento delle risorse decentrate e del loro mantenimento nei sei anni successivi, anche in questo caso in assenza dell’attestazione, nel contratto integrativo decentrato, della sussistenza dei presupposti prescritti dal CCNL dell’area dirigenziale.

L’ente locale ha, pertanto, proceduto al recupero delle somme certificate in eccesso sulla base della normativa di riferimento, al fine di evitare che, il mancato rispetto di tali adempimenti potesse configurare una ipotesi di responsabilità erariale in caso di mancato recupero delle somme illegittimamente affluite ai fondi in passato.

>> CONSULTA L’ARTICOLO INTEGRALE QUI.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento