L’incentivo per le funzioni tecniche: le condizioni
Si deve necessariamente applicare il divieto di erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche nel caso di appalti che hanno un importo inferiore a 40.000 euro, che ricordiamo essere entro la quale è sufficiente dare corso alla richiesta di una manifestazione di interesse, una procedura che non integra le condizioni dell’appalto. Lo stesso divieto è dettato per gli appalti di forniture o servizi in cui il RUP ed il direttore dell’esecuzione coincidono. Possono essere così riassunte le principali indicazioni contenute nella deliberazione della Corte dei conti del Veneto n. 301/2019.
La prima indicazione è la seguente: occorre fare riferimento al recente d.l. n. 32/2019, cd. Sbloccacantieri, nella lettura che ne è stata data dall’ANAC con le Linee guida n. 3/2019 e che, ricordiamo, ha un carattere vincolante fino alla emanazione del nuovo “regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione ed integrazione del codice degli appalti”.
La seconda indicazione è che queste disposizioni “trovano applicazione per le procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data del 19 aprile 2019 (data di entrata in vigore del d.l.), nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, per le procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.
La terza indicazione è la seguente: “per l’erogazione di detti incentivi l’ente deve munirsi di un apposito regolamento, essendo questa la condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo e la sede idonea, unitamente alla contrattazione decentrata, per circoscrivere dettagliatamente le condizioni alle quali gli incentivi possono essere erogati”.
La quarta indicazione può essere così riassunta: è “incontrovertibile che gli incentivi per funzioni tecniche possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo la legge, comprese le direttive ANAC o il regolamento dell’ente, siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa e, relativamente agli appalti relativi a servizi e forniture, la disciplina sui predetti incentivi si applica solo nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione. Quest’ultima circostanza ricorre soltanto negli appalti di forniture e servizi di importo superiore a 500.000 euro ovvero di particolare complessità. In mancanza di una procedura di gara l’articolo 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 non prevede l’accantonamento delle risorse e, conseguentemente, la relativa distribuzione”.
Di conseguenza, per i giudici contabili veneti, nei “casi in cui il codice prevede la possibilità di affidamento diretto” mancano i “presupposti normativi legittimanti l’erogazione degli incentivi di che trattasi”. Ed inoltre, negli appalti di forniture e servizi, “la disciplina sugli incentivi non può trovare applicazione in tutti i casi in cui la legge non prevede la figura disgiunta del direttore dell’esecuzione rispetto a quella del RUP: dal che ne deriva che nessun’altra attività svolta da dipendenti può essere incentivata”. Ed infine, “la giurisprudenza contabile è concorde nell’escludere l’incentivabilità di funzioni o attività diverse da quelle considerate dall’articolo 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016. Ciò al fine di evitare un ingiustificato ampliamento dei soggetti beneficiari dell’incentivo stesso, con il ragionevole rischio di elusione del limite espressamente posto dall’articolo 113, comma 2, ultimo periodo, che a chiare lettere riconduce e circoscrive gli incentivi per gli appalti di servizi o forniture alle ipotesi”.
(I – Continua nell’edizione di domani)
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