La remunerazione per la utilizzazione di personale di altri Enti
Ai dipendenti di Enti locali che sono utilizzati, sulla base delle previsioni di cui al comma 557 della legge n. 311/2004, il trattamento economico da riconoscere, nel caso in cui siano assunti a tempo determinato, è quello previsto dai CCNL. In questa direzione vanno le indicazioni contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Basilicata n. 1/2019. Ricordiamo che tale disposizione consente ai comuni fino a 5mila abitanti, alle Unioni ed alle comunità montane di utilizzare dipendenti di enti locali che siano impegnati per 36 ore settimanali presso la propria amministrazione.Dobbiamo quindi ritenere che non si possa dare corso alla corresponsione di tali compensi con la maggiorazione per il lavoro straordinario o altre voci di aumento, fermo restando che ad essi vanno erogati i compensi di salario accessorio, ivi compresa la indennità di posizione e quella di risultato ove essi siano stati individuati come titolari di posizione organizzativa.
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