Le Corti dei conti sulle assunzioni

Le più recenti indicazioni dettate dalle sezioni regionali di controllo della Corte: stabilizzazione precari e remunerazione per l’utilizzazione di personale di altri Enti

18 Marzo 2019
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I dipendenti che sono utilizzati da Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti e dalle Unioni dei Comuni, sulla base del comma 557 della legge n. 311/2004 devono essere remunerati esclusivamente con il trattamento economico previsto dai CCNL e non con altre voci. La quota delle capacità assunzionali che può essere destinata alla stabilizzazione dei precari non deve superare, comprese le voci che derivano dal taglio della spesa per le assunzioni flessibili, la metà di quelle destinate al finanziamento delle nuove assunzioni. Le graduatorie di altri enti possono essere utilizzate per scorrimento, ma non per posti istituiti successivamente alla indizione di tali concorsi. Sono queste alcune delle più recenti indicazioni dettate dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.

La remunerazione per la utilizzazione di personale di altri Enti

Ai dipendenti di Enti locali che sono utilizzati, sulla base delle previsioni di cui al comma 557 della legge n. 311/2004, il trattamento economico da riconoscere, nel caso in cui siano assunti a tempo determinato, è quello previsto dai CCNL. In questa direzione vanno le indicazioni contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Basilicata n. 1/2019. Ricordiamo che tale disposizione consente ai comuni fino a 5mila abitanti, alle Unioni ed alle comunità montane di utilizzare dipendenti di enti locali che siano impegnati per 36 ore settimanali presso la propria amministrazione.Dobbiamo quindi ritenere che non si possa dare corso alla corresponsione di tali compensi con la maggiorazione per il lavoro straordinario o altre voci di aumento, fermo restando che ad essi vanno erogati i compensi di salario accessorio, ivi compresa la indennità di posizione e quella di risultato ove essi siano stati individuati come titolari di posizione organizzativa.

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