La indicazione è la seguente: “se l’utilizzo delle proprie graduatorie è escluso per i posti istituiti o trasformati dopo l’indizione del concorso da parte dello stesso ente, è evidente che tale limite vale anche per l’utilizzo delle altrui graduatorie”. Quindi, si può dare corso all’utilizzo “di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo, però un accordo tra le amministrazioni interessate”.
La deliberazione non contiene indicazioni invece nè sulla esigenza di emanare uno specifico avviso pubblico, quanto meno tramite il BUR, per individuare le amministrazioni che hanno una graduatoria utilizzabile, né sul che cosa fare in presenza di un’unica graduatoria in altre amministrazioni e se possono essere assoggettati a prove teorico pratiche gli idonei in graduatorie di altre PA e se, in tal modo, si possano superare i rigidi vincoli di scorrimento sulla base dell’ordine della graduatoria.
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