L’evoluzione normativa
La citata Legge Finanziaria fissa anche dei limiti di valenza temporale diversificati in relazione alle graduatorie già approvate. Più precisamente, prevede che le graduatorie approvate entro il 31 dicembre 2013 resteranno valide fino al 30 settembre 2019, ma con obbligo di frequentare corsi di aggiornamento per gli idonei e superamento di apposito esame colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità. Le graduatorie approvate nel 2014 resteranno in vigore sino al 30.9.2019, ma senza obbligo di aggiornamento, né dell’esame di verifica anzidetto.
Le graduatorie approvate nel 2015 scadranno il 31 marzo 2020; le graduatorie approvate nel 2016 resteranno in vigore sino al 30 settembre 2020; quelle approvate nel 2017 scadranno il 31 marzo 2021; infine, le graduatorie del 2018 scadranno il 31 dicembre 2021. Dall’anno in corso, ossia dal 2019, il termine di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici sarà inderogabilmente triennale secondo quanto stabilito dall’art. 35 del d.lgs. 165/2001.
Il Comma 361 della precitata legge finanziaria, prima ancora di ripristinare la generica durata triennale per tutte le graduatorie di concorso stabilisce anche, in totale antitesi con il passato l’impossibilità che la graduatoria medesima possa essere utilizzata per gli idonei non vincitori di concorso. Testualmente il comma 361 recita “Fermo quanto previsto dall’art. 35, comma 5 ter del d.lgs. 3 marzo 2001, n. 165 le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo, sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso”. Il tema che si è immediatamente posto è quello della possibilità o meno di continuare ad utilizzare le graduatorie già approvate al momento dell’entrata in vigore della legge finanziaria, con le “vecchie regole”, quindi poter assumere, anche gli idonei utilmente collocati in quelle graduatorie.
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>> LA DELIBERA DELLA CORTE DEI CONTI (SARDEGNA), n. 36/2019.
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