Eccezion fatta per l’espressa previsione dell’obbligatorietà della convocazione per l’audizione dell’incolpato, né la legge né il contratto collettivo hanno regolato lo svolgimento di adempimenti istruttori, tanto da parte dell’amministrazione procedente quanto da parte del dipendente destinatario dell’iniziativa disciplinare, eccezion fatta per rare previsioni che, solo incidentalmente, ne fanno menzione.
Un indizio nel senso della facoltà per la PA procedente di assumere informazioni e documenti funzionali alla definizione del procedimento, è ricavabile dall’art. 55 comma 6; tale previsione si limita però, nell’enunciare la possibilità, a specificare che l’espletamento di siffatti incombenti istruttori non comporta né sospensione né differimento dei termini procedimentali.
Una solo indiretta conferma dell’ammissibilità della prova testimoniale nel disciplinare si raccoglie dal successivo comma 7, che stabilisce una sanzione a carico del dipendente il quale, essendo a conoscenza di fatti rilevanti in un’azione disciplinare, rifiuti di deporre ovvero, interrogato, non riferisca integralmente e conformemente al vero, all’autorità procedente.
Al netto di tali scarne e frammentarie previsioni, null’altro di positivo si rinviene; è, ancora una volta, indispensabile l’apporto giurisprudenziale, che come accade sovente, ha fornito importanti riferimenti capaci, quantomeno parzialmente, di colmare le denunciate lacune normative, creando una sorta di “diritto processuale disciplinare”, di stampo pretorio.
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