Le indicazioni della Corte Costituzionale sulla gestione del personale (Parte II)

L’analisi dell’esperto sulle pronunce in tema di indennità dirigenziali e differimento del trattamento di fine servizio

3 Luglio 2019
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Le Regioni non possono prevedere indennità per i propri dirigenti che non siano contenute nei contratti nazionali. Possono essere così riassunte le indicazioni di maggiore rilievo contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 138/2019. Il caso specifico, sollevato anche in questa circostanza dalla sezione di controllo della Corte dei conti della Regione del Trentino-Alto Adige, riguarda una norma regionale che dispone “l’impegno ed il pagamento di somme a titolo di assegno personale pensionabile corrispondenti a indennità di direzione e di coordinamento, in assenza di formale incarico e di espletamento di alcuna funzione”.

Le indennità dirigenziali

Viene affermato dalla sentenza il seguente principio: “incidendo in due materia di competenza esclusiva statale, quali l’ordinamento civile e la previdenza sociale, la normativa censurata pone in essere una lesione diretta dei principi posti a tutela dell’equilibrio del bilancio e della copertura della spesa presidiati dall’articolo 81 della Costituzione”. Ed ancora, rientrando questa materia nell’ambito dell’ordinamento civile la competenza appartiene “unicamente al legislatore statale”.
Viene evidenziato che “neppure la peculiarità dell’organizzazione della dirigenza vigente nella provincia autonoma di Bolzano e nella regione autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirol sono rilevanti ai fini del presente giudizio, poiché non viene in rilievo la modalità organizzative, bensì l’assenza di sinallagmaticità della retribuzione e il relativo assoggettamento a contribuzione previdenziale”.
Anche in questo caso la Corte Costituzionale ci dice che i giudici contabili possono sollevare il ricorso di illegittimità se “ricorre il requisito oggettivo dell’esercizio di funzioni giudicanti per l’obiettiva applicazione della legge”, per cui tali questioni possono essere sollevate “nel corso del giudizio di parificazione .. con riferimento ai parametri costituzionali posti a tutela degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria”.

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