Le indicazioni della Corte dei conti sulle assunzioni: la distinzione tra assunzione di dirigenti e personale del comparto

L’approfondimento del nostro esperto in relazione alla recente delibera della Sezione Autonomie

22 Luglio 2019
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Non si possono operare distinzioni tra personale dirigente e non dirigente nella definizione delle capacità assunzionali degli enti e lo scorrimento di graduatorie proprie o di altri enti è vietata per posti di nuova istituzione o per la trasformazione di posti esistenti. La prima indicazione è dettata dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti, ha carattere innovativo e supera i contrasti che si erano manifestati tra le sezioni regionali della magistratura contabile. La seconda (di cui ci occuperemo domani, ndr), dettata a ultimo dai giudici contabili della Puglia, ribadisce un vincolo legislativo che non si deve considerare modificato dalla scelta legislativa di privilegiare la programmazione del fabbisogno sulla dotazione organica.

Le singole amministrazioni non devono e non possono operare alcuna distinzione nelle capacità assunzionali tra personale del comparto e dirigenti, le norme della legge n. 208/2015 che sembrano consentirlo per il triennio 2016/2018 hanno un carattere transitorio e non sono oggi proponibili. Possono essere così sintetizzate le indicazioni che derivano dalla deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 17/2019.

La deliberazione afferma il seguente principio di diritto: “I valori economici delle capacità assunzionali 2019-2021 per il personale dirigenziale e non dirigenziale riferiti alle cessazioni dell’anno precedente, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, possono essere cumulati fra loro al fine di determinare un unico budget complessivo utilizzabile indistintamente per assunzioni riferite ad entrambe le tipologie di personale, dirigenziale e non, in linea con la programmazione dei fabbisogni di personale, ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs. n. 165/2001, e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla legislazione vigente. Tale principio vale anche ai fini dell’utilizzo dei cd. resti assunzionali, per i quali si fa presente che, alla luce delle recenti novità legislative di cui all’ art. 14-bis, comma 1, lett. a) del d.l. n. 4/2019, il riferimento al quinquennio precedente è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni”.

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