Le indicazioni dell’ARAN su assenze e fondo
Malattia del figlio, utilizzazione dei permessi e contratti di somministrazione: le indicazioni dell’esperto per gli operatori degli Enti locali
La malattia del figlio che non determina il ricovero ospedaliero dello stesso non può essere invocata come un obbligo per l’ente di dare corso alla interruzione delle ferie. In aggiunta o in sostituzione degli specifici permessi istituiti dal
CCNL 21 maggio 2018 i dipendenti possono utilizzare quelli per ragioni personali. La richiesta di permessi per ragioni personali deve essere adeguatamente motivata. Entro i 7 giorni successivi all’evento si devono necessariamente utilizzare i permessi per lutto. Ai dipendenti in part time devono essere riproporzionati i permessi per ragioni personali. Le somme stanziate per il salario accessorio del personale somministrato non possono restare nel fondo per la contrattazione decentrata a disposizione del personale dipendente. Gli Enti che hanno in corso procedure di riequilibrio possono inserire nella parte variabile del fondo i risparmi dello straordinario non utilizzato, ma solamente all’interno del tetto complessivo dello stesso.
Sono queste alcune delle principali indicazioni dettate dall’ARAN sull’applicazione del contratto del personale delle funzioni locali e regionali del triennio 2016/2018
La malattia del figlio
La malattia del proprio figlio che non determina il ricovero ospedaliero del bambino non dà diritto al dipendente ad ottenere la sospensione delle ferie: non vi sono infatti né previsioni contrattuali né disposizioni di legge che lo consentano. Le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro si limitano a disciplinare le seguenti due fattispecie:
- la estensione delle disposizioni dettate dal d.lgs. n. 151/2001 sulla tutela ed il sostegno della paternità e della maternità;
- il diritto del dipendente pubblico a potersi assentarsi in modo retribuito per la malattia del figlio fino a 30 giorni all’anno nei primi 3 anni di vita del bambino. In questa direzione occorre aggiungere che le disposizioni del citato d.lgs. n. 151/2001 consentono la sospensione delle ferie solamente nel caso di malattia del figlio con ricovero ospedaliero.
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