Le indicazioni dell’ARAN su assenze e fondo

Malattia del figlio, utilizzazione dei permessi e contratti di somministrazione: le indicazioni dell’esperto per gli operatori degli Enti locali

25 Settembre 2019
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La malattia del figlio che non determina il ricovero ospedaliero dello stesso non può essere invocata come un obbligo per l’ente di dare corso alla interruzione delle ferie. In aggiunta o in sostituzione degli specifici permessi istituiti dal CCNL 21 maggio 2018 i dipendenti possono utilizzare quelli per ragioni personali. La richiesta di permessi per ragioni personali deve essere adeguatamente motivata. Entro i 7 giorni successivi all’evento si devono necessariamente utilizzare i permessi per lutto. Ai dipendenti in part time devono essere riproporzionati i permessi per ragioni personali. Le somme stanziate per il salario accessorio del personale somministrato non possono restare nel fondo per la contrattazione decentrata a disposizione del personale dipendente. Gli Enti che hanno in corso procedure di riequilibrio possono inserire nella parte variabile del fondo i risparmi dello straordinario non utilizzato, ma solamente all’interno del tetto complessivo dello stesso.

Sono queste alcune delle principali indicazioni dettate dall’ARAN sull’applicazione del contratto del personale delle funzioni locali e regionali del triennio 2016/2018

La malattia del figlio

La malattia del proprio figlio che non determina il ricovero ospedaliero del bambino non dà diritto al dipendente ad ottenere la sospensione delle ferie: non vi sono infatti né previsioni contrattuali né disposizioni di legge che lo consentano. Le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro si limitano a disciplinare le seguenti due fattispecie:

  1. la estensione delle disposizioni dettate dal d.lgs. n. 151/2001 sulla tutela ed il sostegno della paternità e della maternità;
  2. il diritto del dipendente pubblico a potersi assentarsi in modo retribuito per la malattia del figlio fino a 30 giorni all’anno nei primi 3 anni di vita del bambino. In questa direzione occorre aggiungere che le disposizioni del citato d.lgs. n. 151/2001 consentono la sospensione delle ferie solamente nel caso di malattia del figlio con ricovero ospedaliero.

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