Ai dipendenti in part time verticale spetta il buono pasto se le modalità di svolgimento della loro prestazione rispettano i vincoli dettati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dal regolamento adottato dall’ente. Ad essi si applica il principio del riproporzionamento in relazione al numero ridotto di giornate lavorative annuali sia sulle aspettative, sia sul periodo di comporto, sia su tutte le assenze previste dalla contrattazione. Sono queste le indicazioni espresse più di recente dall’Aran per il personale in part time verticale. Le stesse regole si devono applicare anche ai dipendenti in part time misto, ma non a quelli in part time orizzontale per ciò che riguarda il riproprzionamento sia dei periodi di assenza che di quelli di aspettativa. Ricordiamo che per part time verticale si intende quello in cui la prestazione è svolta in un numero di giornate ridotte, per orizzontale quello in cui viene svolta nello stesso numero di giornate ma con una durata oraria giornaliera ridotta ed infine per misto quello in cui si sommano ambedue tali modalità.
LA FRUIZIONE DEI BUONI PASTO
Il parere RAL 1849 chiarisce che anche ai dipendenti in part time verticale spettano i buoni pasto, ovviamente se la loro prestazione rispetta i vincoli dettati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dalla regolamentazione deliberata dall’ente.
Novità editoriale:
Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego
di Livio Boiero
Il volume risulta importante sia per il datore di lavoro, che deve applicare le sanzioni, sia per il dipendente che si trova coinvolto in un procedimento disciplinare, al fine di impostare correttamente la propria difesa.
Il lavoro prende in considerazione anche le ultime novità in materia di whistleblowers e delle azioni del Governo assunte per contrastare il fenomeno del c.d. “furbetto del cartellino”.
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